Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il sistema di tassazione delle cripto-attività in Italia si evolve in modo significativo, introducendo una distinzione fondamentale tra le diverse categorie di strumenti digitali e adeguando l’imposizione fiscale alle peculiarità di ciascuno. Questa riforma interviene soprattutto sull’imposta sostitutiva sulle criptovalute, con un aumento dell’aliquota dal 26% al 33%, ma con una rilevante eccezione per i token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti a un trattamento più favorevole.
Incremento dell’aliquota e distinzione tra crypto
La modifica più rilevante riguarda l’aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di rimborso, vendita, scambio o semplice detenzione di cripto-attività, che passa dal 26% al 33%. Tale aliquota maggiorata interessa la generalità delle attività digitali classificate come redditi diversi ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Questa scelta normativa si inserisce nel quadro di una fiscalità più rigorosa, allineata alle strategie europee di regolamentazione e controllo del settore.
Nonostante l’aumento generalizzato, la legge di Bilancio 2026 introduce al comma 28 una deroga significativa: i token di moneta elettronica denominati in euro mantengono l’aliquota agevolata del 26%. Questa eccezione mira a distinguere strumenti digitali che, per loro natura, sono progettati per mantenere un valore stabile, ancorato a una valuta tradizionale, dalle altre cripto-attività caratterizzate da elevata volatilità.

Per capire l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta, è fondamentale fare riferimento al regolamento europeo MiCA (Regolamento UE 2023/1114), che definisce i token di moneta elettronica come cripto-attività progettate per mantenere un valore stabile, collegato a una valuta ufficiale. Nel caso italiano, l’agevolazione fiscale si applica solamente ai token denominati in euro, ovvero quei token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro, e che possono vantare riserve interamente detenute in attività denominate nella stessa valuta.
Inoltre, la custodia delle riserve deve essere affidata a soggetti autorizzati all’interno dell’Unione europea, requisito che garantisce una maggiore trasparenza e sicurezza nell’ambito dell’ecosistema cripto nazionale ed europeo. Solo quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, può essere applicata l’aliquota agevolata del 26%.
Un altro punto cruciale riguarda le operazioni che non generano plusvalenze: la semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso del valore nominale di tali token in euro, sono escluse dalla tassazione, poiché non configurano redditi imponibili.
Al contrario, la conversione di token non denominati in euro in token ancorati alla moneta europea è soggetta all’aliquota maggiorata del 33%. Un esempio pratico è lo scambio da bitcoin a token di moneta elettronica in euro, operazione che produce un reddito tassabile secondo la nuova aliquota.
Nell’analisi del regime fiscale è essenziale considerare il ruolo e la natura delle criptovalute più diffuse, come il Bitcoin (BTC), la prima e più nota cripto-attività entrata in circolazione nel 2009 grazie all’ideatore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Bitcoin rappresenta un sistema di pagamento decentralizzato basato su una rete peer-to-peer e su un software open source, che ha introdotto il concetto di moneta digitale non controllata da enti centrali.
Nonostante il Bitcoin sia considerato un bene rifugio o uno strumento di investimento ad alta volatilità, la sua tassazione rientra nell’aliquota maggiorata del 33% prevista dalla nuova legge, in quanto non rientra nelle categorie di token di moneta elettronica a valore stabile e ancorato all’euro.
Il contesto normativo europeo, con l’approvazione del regolamento MiCAR, ha inoltre delineato una cornice giuridica più chiara per le cripto-attività, distinguendo tra token fungibili (come Bitcoin o Ether) e token non fungibili (NFT), e prevedendo obblighi di trasparenza, vigilanza e tutela per gli investitori. In Italia, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità responsabili della vigilanza nel settore, con poteri sanzionatori contro offerte non autorizzate o pratiche ingannevoli.