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Subappalti, patente a crediti e controlli mirati: la nuova stretta INL sulla sicurezza nei cantieri nel 2026

Addetti al cantiere che valutano le normative di sicurezza

Nei cantieri la sicurezza sta cambiando forma: meno “carta” e più controllo sulla filiera.
La Circolare INL 1/2026 rende operativo il Decreto Sicurezza e sposta l’attenzione dove i problemi nascono più spesso: appalti, subappalti e manodopera.

 La vigilanza non è più “a campione”, ma segue la filiera

La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23 febbraio 2026, n. 1, non si limita a commentare le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025 (poi convertito nella L. 198/2025). Dice come verranno applicate. E il messaggio è chiaro: la priorità ispettiva si concentra sui datori di lavoro che operano in subappalto, sia nel pubblico sia nel privato, perché è lì che si sommano più facilmente responsabilità spezzate, interferenze gestite male e irregolarità che, alla fine, diventano anche rischio infortunistico.

Non è un cambio di tono, è un cambio di metodo. La vigilanza viene programmata usando tutte le informazioni disponibili, comprese le banche dati settoriali e una notifica preliminare più “parlante”. Per le imprese serie può voler dire solo più attenzione ai dettagli; per chi si affida a soluzioni sbrigative, invece, può diventare un problema vero.

Notifica preliminare “integrata”

Tra gli interventi più concreti c’è la modifica all’Allegato XII del d.Lgs. 81/2008: la notifica preliminare deve riportare codice fiscale o partita IVA e l’indicazione delle imprese che operano in subappalto. La Circolare chiarisce che la previsione è immediatamente operativa, quindi non è il tipo di novità che puoi “mettere in agenda” e riprendere più avanti.

Per i lavori pubblici, questa scelta ha un effetto pratico abbastanza intuitivo: se la filiera è dichiarata in modo puntuale, l’INL può intercettare in anticipo i cantieri più complessi, quelli dove la sicurezza tende a diventare un rimpallo tra soggetti diversi. In altre parole, non si arriva a guardare tutto solo quando qualcosa è già andato storto.

Badge con codice univoco

Il Decreto introduce un badge con codice univoco anticontraffazione, interoperabile con il SIISL. La Circolare precisa che non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico: la integra, alzando il livello di identificazione e tracciabilità. La piena operatività, però, dipende da un decreto attuativo che dovrà stabilire modalità, controlli e informazioni trattate.

Tradotto: oggi l’impatto è soprattutto organizzativo (prepararsi), domani può essere anche ispettivo e sanzionatorio. E quando un sistema del genere entra a regime, “chi c’era davvero” e “con quale posizione” smette di essere una domanda difficile da ricostruire.

Patente a crediti: dal 2026 scatta la tagliola su lavoro nero e cantieri pubblici

La parte che molti stanno guardando con più attenzione è la patente a crediti. La Circolare riprende le modifiche all’art. 27 del d.Lgs. 81/2008 e le rende operative sul piano pratico. Dal 1° gennaio 2026 è prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dalle giornate di impiego irregolare. È una scelta “meccanica”: più lavoratori irregolari, più crediti che se ne vanno, senza spazio per letture accomodanti.

Se l’impresa opera senza patente o con punteggio sotto i 15 crediti, la sanzione minima sale a 12.000 euro, oltre al 10% del valore dei lavori, con esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Qui il punto non è solo economico: su un appalto pubblico la perdita della patente può incidere sulla possibilità stessa di proseguire, e questo si porta dietro conseguenze contrattuali e reputazionali che non si sistemano con una PEC.

C’è poi la sospensione cautelare in caso di infortunio grave o mortale, fino a dodici mesi, con flussi informativi più rapidi verso l’INL. È uno di quei passaggi che, nella pratica, accorciano i tempi tra fatto e reazione amministrativa.

Modifiche al d.Lgs. 81/2008, più gerarchia tecnica e responsabilità organizzativa

Il Decreto interviene anche su pezzi tecnici del Testo Unico. Sulle cadute dall’alto, l’art. 115 viene riscritto ribadendo la priorità delle protezioni collettive, parapetti e reti prima dei sistemi individuali. Non è un principio nuovo, ma quando viene messo in gerarchia esplicita, poi lo ritrovi nei POS, nel PSC e nelle contestazioni.

Arrivano regole specifiche anche per le scale verticali permanenti oltre i 5 metri: sistema anticaduta o gabbia di sicurezza, con differimento al 1° febbraio 2026 per quelle installate entro il 31 ottobre 2025. In molte realtà industriali questo significa andare a vedere l’esistente, davvero, perché spesso “c’è da sempre” non coincide con “va ancora bene”.

Un altro passaggio che rischia di fare la differenza in ispezione riguarda gli indumenti di lavoro: se, in base al DVR, assumono funzione protettiva, devono essere individuati come DPI, con obblighi di controllo e manutenzione collegati. È il classico punto dove non basta dire “li forniamo”, serve dimostrare che li hai trattati come ciò che sono.

 La sicurezza come indicatore di affidabilità

Nella Circolare torna un’idea che, nei cantieri, molti conoscono già: la sicurezza non è solo un adempimento, è un modo per misurare quanto un’impresa sia governabile e controllabile. Con subappalti più tracciati, patente a crediti più severa e gerarchie tecniche più nette, lo spazio per improvvisare si riduce. E non è detto che il sistema, nella fase iniziale, sia privo di zone grigie: badge e decreti attuativi, “ragionevole motivo” nelle visite, contrattazione sull’aggiornamento RLS. Sono punti che possono creare frizioni applicative.

 

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ultimo aggiornamento: 26 Febbraio 2026 14:04

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