Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee sulla definizione di default: occhio al conto corrente in rosso.

Cosa accade davvero a chi ha il conto corrente in rosso? Il primo gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee sulla definizione di default, prevista dal Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. I criteri sono più stringenti rispetto a quelli previsti finora e rischiano di far finire numerosi cittadini sulla lista nera dei cosiddetti “cattivi pagatori” delle banche.

Conto corrente in rosso? Le nuove regole

La nuova definizione di default – si legge sul sito della Banca d’Italianon introduce un divieto a consentire sconfinamenti. Come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido”.

Un utente alle prese con un conto corrente in rosso
conto corrente in rosso

La posizione definita “soglia di rilevanza” viene classificata a sofferenza in due casi:

  • Un rosso che supera i 100 euro nel caso di privati e 500 euro nel caso di imprese.
  • L’1% dell’esposizione complessiva con un ritardo nei rimborsi di più di 90 giorni.

I debitori sono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle due seguenti condizioni:

  • Se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (180 per le amministrazioni pubbliche) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  • Se la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

Se quest’ultima condizione è già in vigore e non cambia in alcun modo, il debito scaduto è considerato “rilevante” quando l’ammontare dell’arretrato supera due soglie:

  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  • L’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate queste soglie, si contano i 90 (o i 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Lo sconfinamento bancario è consentito?

Finire in “sconfinamento” è ancora consentito e non espone immediatamente a rischi. Bisogna tuttavia informarsi attentamente sulle commissioni richieste in tal caso dalla banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.

La nuova definizione di default – specifica la nota di Bankitalia – non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari”.

L’istituto guidato da Ignazio Visco aggiunge inoltre che non è più possibile utilizzare i cosiddetti “margini disponibili”, ovvero compensare gli importi scaduti con linee di credito aperte e non utilizzate.

Nonostante Bankitalia tenti di tranquillizzare imprenditori e risparmiatori, il rischio di un effetto boomerang su mutui, prestiti e credito è dietro l’angolo. Le nuove norme, frutto di un compromesso negoziale europeo, favoriscono inoltre le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema produttivo.

Se un imprenditore non riesce ad ottenere un prestito legalmente – dichiara l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota a Libero , disperato, potrebbe essere indotto a rivolgersi al mercato illegale. Tutto questo è assurdo perché lo Stato, da un lato, dice di voler combattere contro tutte le mafie, dall’altro, contribuisce a creare le condizioni perché le stesse facciano nuovi proseliti. Non credo a complotti strani, semplicemente rilevo come chi attualmente governa abbia perso il contatto con la realtà”.

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ultimo aggiornamento: 24-02-2021


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