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Donazioni a Enti del Terzo Settore nel 730: la detrazione che molti dimenticano di richiedere

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Sostenere un ente del Terzo Settore con una donazione è una scelta diffusa tra i contribuenti italiani. La maggior parte dei donatori, però, vive questo gesto esclusivamente nella sua dimensione di sostegno, senza considerare che la normativa fiscale riconosce un vantaggio concreto a chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS. 

Il risultato è che ogni anno una quota significativa di donazioni non viene riportata nella dichiarazione dei redditi, e il contribuente rinuncia, senza saperlo, a una parte dell’importo che la legge gli permetterebbe di recuperare. Conoscere la disciplina delle agevolazioni previste per le donazioni agli enti del Terzo Settore permette quindi di valorizzare il proprio contributo anche sotto il profilo economico.

Il quadro normativo: l’art. 83 del Codice del Terzo Settore

Il riferimento normativo che disciplina le agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali agli ETS è l’art. 83 del D.Lgs. 117/2017, comunemente noto come Codice del Terzo Settore. La norma prevede che chi effettua una donazione a favore di un ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possa beneficiare di due distinte forme di agevolazione: una detrazione dall’imposta dovuta oppure una deduzione dal reddito complessivo. 

Le due opzioni non sono cumulabili, dunque il contribuente è chiamato a scegliere quella più conveniente in base alla propria situazione fiscale. Una condizione essenziale accomuna entrambe le forme di agevolazione: la donazione deve essere effettuata con strumenti di pagamento tracciabili, vale a dire bonifico bancario, versamento postale, carta di credito o debito, assegno. Le donazioni in contanti restano escluse da qualsiasi beneficio, anche quando l’ente rilascia una regolare ricevuta.

La detrazione del 30%: come funziona e a chi conviene

La prima opzione prevista dall’art. 83 è la detrazione IRPEF del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta. Il meccanismo è diretto: la somma corrispondente al 30% della donazione viene sottratta dall’imposta dovuta, riducendo in misura immediata quanto il contribuente è tenuto a versare allo Stato. Una donazione di 100 euro consente di recuperare 30 euro in dichiarazione, una donazione di 1.000 euro permette di recuperarne 300, e così proseguendo fino al tetto previsto dalla normativa, che corrisponde a un risparmio massimo di 9.000 euro per chi raggiunge la soglia dei 30.000 euro donati. Si tratta dell’opzione in genere più conveniente per i contribuenti con redditi medio-bassi, perché il beneficio agisce in modo lineare sull’imposta da pagare senza dipendere dall’aliquota marginale applicata al reddito.

La deduzione fino al 10% del reddito: quando sceglierla

La deduzione dal reddito complessivo, invece, anziché ridurre direttamente l’imposta, abbassa il reddito imponibile su cui l’imposta viene calcolata, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Una particolarità rilevante riguarda l’eventuale eccedenza: qualora la deduzione superi il reddito al netto delle altre deduzioni, la parte non utilizzata può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. 

La scelta tra detrazione e deduzione dipende dall’aliquota marginale del contribuente: poiché la deduzione produce un risparmio pari all’aliquota IRPEF applicata sull’ultimo scaglione di reddito, tende a essere più vantaggiosa per i redditi elevati, dove le aliquote più alte amplificano l’effetto della riduzione dell’imponibile.

Come inserire correttamente la donazione nel modello 730

Prima di procedere alla compilazione del modello, è necessario verificare che l’ente destinatario della donazione risulti regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, condizione richiesta dalla normativa perché il beneficio fiscale possa essere riconosciuto. 

Una volta accertata l’iscrizione, si procede con l’inserimento dei dati nel quadro E del modello 730. La detrazione del 30% si indica nel rigo E36 con codice onere 71, mentre la deduzione alternativa trova collocazione nel rigo E32. In entrambi i casi vanno riportate la denominazione dell’ente, il codice fiscale, l’importo della donazione e la data del versamento.

Chi utilizza il 730 precompilato può trovare alcune donazioni già presenti nel modello, quando l’ente beneficiario ha trasmesso telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate; in questo caso è opportuno verificare che gli importi corrispondano ai propri documenti prima di confermare la dichiarazione, e integrare eventuali voci mancanti. 

Vale la pena ricordare, infine, che proprio la compilazione del 730 rappresenta l’occasione in cui un contribuente può scegliere di affiancare alla donazione un’ulteriore forma di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore, prevista dalla stessa dichiarazione e che non comporta costi aggiuntivi: il 5 per mille dell’IRPEF, che destina una quota di imposta già dovuta a un ente prescelto. 

A questo proposito, una guida pratica su come destinare il 5 x mille nel modello 730 è disponibile sul sito di Fondazione Telethon, ente attivo da oltre 35 anni nell’ambito della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Scegliere di sostenere, anche con il 5 per mille, una realtà come Fondazione Telethon significa contribuire al finanziamento di un’attività scientifica che opera in un ambito in cui i tempi degli studi sono lunghi, i costi elevati e la presenza di investitori privati strutturalmente limitata. 

Le risorse raccolte attraverso le donazioni e le scelte di destinazione dell’IRPEF permettono all’Ente di sostenere programmi di ricerca pluriennali, attivare collaborazioni con istituti scientifici nazionali e internazionali e accompagnare i pazienti e le famiglie lungo il percorso che dalla diagnosi porta all’accesso ai trattamenti di cura, quando disponibili. 

La rendicontazione degli ETS: il riscontro per chi dona

Il regime fiscale che incentiva le donazioni agli enti del Terzo Settore si accompagna a un sistema di rendicontazione che impegna gli enti beneficiari a documentare l’impiego delle risorse ricevute. La normativa prevede che ciascun ente rediga un rendiconto annuale, accompagnato da una relazione illustrativa che descriva in modo dettagliato come le somme sono state utilizzate, distinguendo per voci di spesa e per progetti finanziati. Si tratta di un obbligo previsto dal D.Lgs. 117/2017 e regolato nel dettaglio dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, che assicura al cittadino la possibilità di verificare a posteriori il percorso seguito dalle risorse destinate.

Per il donatore questa documentazione rappresenta una controprova della massima trasparenza degli enti. È un dato che restituisce concretezza all’impegno espresso e che permette al contribuente di costruire, nel tempo, un rapporto informato con le realtà che sceglie di sostenere.

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