Dall’1 luglio 2022 scatta l’obbligo delle fatture elettroniche anche per la Partita Iva forfettaria: sanzioni per chi non rispetta la legge.

Le fatture elettroniche, dall’1 luglio 2022, diventano obbligatorie anche per i titolari di Partita Iva forfettaria. Coloro che non rispettano la norma oppure dimenticano di compilare il documento inerente la prestazione lavorativa vanno incontro a pesanti sanzioni. Attenzione però: alcuni, ancora per un po’, sono esenti.

Partita Iva forfettaria, obbligo di fatture elettroniche: le sanzioni

Dall’1 luglio 2022, anche chi ha la Partita Iva forfettaria è obbligato ad emettere fatture elettroniche, ad esclusione di quanti hanno un reddito 2021 inferiore a 25 mila euro. Questi avranno ancora alcuni mesi di tempo per adeguarsi: l’obbligo scatta a partire dall’1 gennaio 2023. Quanti non emetteranno fatturazione elettronica andranno incontro a pesanti sanzioni. Per quanto riguarda il terzo periodo d’imposta, ovvero da luglio a settembre, le fatture possono essere emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione. Da ottobre in poi, invece, non si accettano scuse: le multe partono da un minimo di 500 euro, con un importo che varia dal 90 al 180% dell’Iva riportata sul documento.

Se la violazione non va ad incidere sulla determinazione dei redditi, però, la sanzione sarà compresa tra i 250 e i 2000 euro. Infine, non dimenticate la multa per i corrispettivi non registrati: variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati, con un minimo di 500 euro.

Insomma, onde evitare problemi, i titolari di Partita Iva forfettaria devono stabilire una specie di tabella di marcia mensile da rispettare a costo della vita. Le tasse sono già tantissime, per cui pagare anche delle sanzioni per una banale dimenticanza non conviene.

Partita Iva forfettaria e obbligo fatturazione elettronica: chi è esente?

Come già sottolineato, i titolari di Partita Iva forfettaria con reddito 2021 inferiore a 25 mila euro hanno tempo fino all’1 gennaio 2023 per adeguarsi. Non sono solo loro, però, ad essere esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Possono non presentare la ‘dichiarazione’ digitale anche gli operatori del settore sanitario (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018) e i piccoli produttori agricoli (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

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ultimo aggiornamento: 05-07-2022


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