Dare le dimissioni volontarie, anche senza specificarne le motivazioni, è un diritto del lavoratore. Ma per dimetterci nel modo corretto ci sono alcune regole da rispettare.

Con la dicitura dimissioni volontarie, si fa riferimento all’atto unilaterale mediante il quale il lavoratore fa sapere all’azienda la decisione di interrompere il proprio rapporto di lavoro prima della naturale scadenza del contratto.

È importante, come prima cosa, operare un discrimen tra le dimissioni per giusta causa e quelle senza giusta causa.

Nel primo caso, infatti, il lavoratore dimissionario sarà tenuto a specificare, al momento della presentazione delle dimissioni, quale sia la giusta causa.
Questo perché solo in caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore avrà diritto alla Naspi, meglio conosciuta come indennità mensile di disoccupazione.

Per l’ordinamento giuridico italiano, comunque, quello di presentare dimissioni volontarie è un diritto pressoché illimitato del lavoratore, che può esercitarlo senza alcun limite, se non quello del preavviso, così come previsto dai CCNL di riferimento. 

Dimissioni volontarie in modalità telematica

Dall’entrata in vigore del Jobs Act nel 2016, è necessario procedere alle dimissioni volontarie in modalità telematica sfruttando un’apposita piattaforma.
Stiamo parlando di Cliclavoro, ovvero il portale ufficiale dei servizi online ai lavoratori, patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raggiungibile cliccando su questo link.

cliclavoro login
Fonte foto: https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Le uniche categorie di lavoratori che sono esentate dalla presentazione di dimissioni volontarie in via telematica sono i lavoratori domestici, quelli marittimi, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, coloro i quali hanno un contratto di tirocinio; i lavoratori durante il periodo di prova; le lavoratrici nel periodo di gravidanza. In tutti questi casi, è ancora possibile utilizzare il tradizionale modello della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire o consegnare a mano al proprio datore di lavoro.

Ma andiamo a vedere, più nello specifico, quali sono i passaggi e le scadenze da tenere in considerazione per dare le dimissioni senza incorrere in spiacevoli sanzioni.

Come dare le dimissioni

scrivere a penna
scrivere a penna

Prima di spiegare come dare le dimissioni, dobbiamo considerare i giorni di preavviso obbligatori per legge. I giorni di preavviso variano a seconda del CCNL di riferimento, nonché di parametri come l’anzianità.

Di solito, il periodo di preavviso decorre dal o dal 16° giorno di ogni mese.

Se non dovessimo rispettare il preavviso, potremmo incorrere in spiacevoli sanzioni. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe diritto a richiederci un’indennità di mancato preavviso, equivalente allo stipendio che ci sarebbe spettato durante il periodo di preavviso non lavorato.

Una volta accertati i giorni di preavviso, non ci resta che seguire la procedura telematica gratuita disponibile sul portale web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Cliclavoro.

Per prima cosa, dobbiamo effettuare l’accesso. Per farlo, dobbiamo obbligatoriamente essere in possesso delle credenziali SPID, in quanto l’obsoleto PIN INPS non è più valido.

Nel caso in cui non fossimo muniti di identità digitale, niente paura: possiamo effettuare l’accesso utilizzando la carta d’identità elettronica (CIE), richiedibile presso il Comune.

Una volta effettuato l’accesso alla procedura di dimissioni online, dovremo occuparci di compilare il modulo telematico.
Nel modulo dovremo premurarci di indicare i nostri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale); i dati identificativi del datore di lavoro (codice fiscale, denominazione, email, PEC, indirizzo della sede di lavoro); i dati relativi al rapporto di lavoro e le informazioni relative alla data di decorrenza delle dimissioni online, che iniziano a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Nel caso in cui non volessimo occuparci personalmente dell’invio delle dimissioni, possiamo tranquillamente affidarci a un ente abilitato.
Tra questi troviamo sindacati, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e così via. Saranno loro ad eseguire al posto nostro la compilazione del modulo, in modo da essere sicuri della sua completezza e veridicità.

Una volta completato, il modulo di dimissioni sarà inviato automaticamente sia al datore di lavoro che alla Direzione Territoriale del Lavoro, in modo da poterlo consultare.
Il procedimento è ultimato con la stampa del documento: a questo punto non sarà più possibile modificarlo.

Revocare le dimissioni volontarie

Una ragazza in smart working
Una ragazza lavora al pc

Nel caso in cui, dopo aver completato la procedura, dovessimo avere dei ripensamenti, la legge permette di revocare le dimissioni volontarie, rispettando tempi e modalità specifiche.

Anche questa volta dovremo servirci del portale Cliclavoro. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, dovremo spostarci sulla sezione “Invio nuove comunicazioni” e, subito dopo, fare clic su “Revoca”.

Così facendo, andremo a ritirare le dimissioni già presentate.

Attenzione: è possibile revocare le dimissioni solo entro e non oltre il decorso di 7 giorni dall’invio della richiesta di dimissioni.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni. La revoca oltre i 7 giorni è permessa ai lavoratori incapaci di intendere e volere o a coloro che hanno ricevuto minacce o intimidazioni dal datore di lavoro al momento della presentazione delle dimissioni o, infine, in caso di errore del dipendente.

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ultimo aggiornamento: 03-06-2021


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