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Cessione del quinto per interventi di efficientamento energetico: quadro normativo e possibilità di utilizzo

Negli ultimi anni gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, come la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l’installazione di impianti fotovoltaici, sono entrati stabilmente nel dibattito pubblico, anche a seguito delle politiche di incentivo introdotte dallo Stato. In questo contesto, si è anche progressivamente diffusa l’attenzione verso le modalità di finanziamento dei lavori, tra cui rientra anche la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

La cessione del quinto è una forma di prestito personale disciplinata dal DPR n. 180/1950 e riservata a lavoratori dipendenti e pensionati. Il rimborso avviene tramite trattenuta diretta su stipendio o pensione, entro il limite massimo di un quinto dell’importo netto mensile. Dal punto di vista normativo, si tratta di uno strumento di credito non finalizzato, utilizzabile, cioè, per qualunque esigenza di spesa, inclusi gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

  1. Cessione del quinto per lavori di riqualificazione energetica

Dal punto di vista giuridico e finanziario, la cessione del quinto non è però collegata in modo diretto agli incentivi statali per l’efficienza energetica. Non esistono disposizioni, infatti, normative che prevedano condizioni agevolate, tassi dedicati o trattamenti fiscali specifici per chi utilizza questo strumento di finanziamento al fine di realizzare interventi edilizi.

Tuttavia, proprio per la sua natura non finalizzata, la cessione del quinto può essere utilizzata come fonte di liquidità per sostenere i costi iniziali dei lavori, indipendentemente dalla successiva fruizione di eventuali benefici fiscali. In questo senso, il finanziamento e l’incentivo seguono due percorsi distinti, regolati da normative diverse e autonome.

  1. Gli incentivi statali per l’efficientamento energetico

Il quadro degli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico è stato profondamente modificato negli ultimi anni. Dopo la fase espansiva legata al Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), il legislatore ha progressivamente ridotto l’aliquota di detrazione e ristretto l’ambito applicativo della misura.

Ma nel 2026, con le modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025, il Superbonus non è più disponibile al 110% per i nuovi interventi. L’agevolazione è stata progressivamente ridimensionata, con un’aliquota pari al 90% nel 2023 per specifiche categorie di beneficiari, ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e ulteriormente al 65% per quelle sostenute nel 2025, applicabile esclusivamente in presenza di requisiti tecnici, soggettivi e temporali stringenti e, in molti casi, limitata a interventi già avviati o autorizzati entro determinate scadenze.

  1. Interventi ammessi e requisiti tecnici

Nel corso degli anni, il sistema degli incentivi statali per l’efficientamento energetico ha interessato una pluralità di interventi edilizi finalizzati alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Tra gli interventi storicamente ammessi rientrano la realizzazione del cappotto termico e l’isolamento dell’involucro, la sostituzione degli infissi con serramenti a maggiore efficienza, l’installazione di impianti fotovoltaici e, in alcuni casi, anche la predisposizione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L’accesso alle agevolazioni fiscali è tuttavia subordinato al rispetto di requisiti tecnici puntuali, stabiliti dalla normativa di riferimento e aggiornati nel tempo. Nel caso del Superbonus nella sua formulazione originaria, ad esempio, era richiesto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrato attraverso attestazioni di prestazione energetica ante e post intervento. A ciò si affianca un articolato apparato documentale, che comprende comunicazioni all’ENEA, asseverazioni tecniche e, ove necessario, il possesso di titoli edilizi conformi, da predisporre e certificare a cura di professionisti abilitati.

  1. Finanziamento e detrazione: due piani distinti

È importante sottolineare che il ricorso alla cessione del quinto non incide in alcun modo sul diritto alla detrazione fiscale, né ne modifica l’entità. Il finanziamento consente di sostenere la spesa nell’immediato, mentre l’agevolazione fiscale opera esclusivamente sul piano tributario, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge. Chi utilizza la cessione del quinto per finanziare interventi di efficientamento energetico, resta quindi soggetto alle stesse regole fiscali applicabili a qualsiasi altro contribuente che realizzi analoghi lavori con risorse proprie o con altre forme di credito.

In questo quadro, la possibilità di richiedere una simulazione della rata della cessione del quinto su prestitiecessionedelquinto.com può rappresentare uno strumento utile per valutare l’impatto finanziario dell’investimento, affiancando all’analisi degli incentivi fiscali una stima preventiva degli impegni di rimborso.

  1. Riqualificazione energetica casa: cessione del quinto sì o no?

Nel contesto attuale, la cessione del quinto rappresenta uno strumento di finanziamento utilizzabile anche per interventi di efficientamento energetico, ma non costituisce una misura agevolativa né sostituisce gli incentivi statali. La sua funzione resta quella di garantire liquidità, mentre le detrazioni fiscali rispondono a logiche autonome e richiedono il rispetto di specifici requisiti normativi e tecnici.

L’evoluzione della disciplina sugli incentivi energetici rende sempre più centrale una distinzione chiara tra strumenti di credito e benefici fiscali, evitando sovrapposizioni concettuali che possono generare aspettative non coerenti con il quadro normativo vigente.

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ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026 12:38

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