Con l’avvicinarsi dell’estate e la campagna vaccinale che prosegue, ripartono viaggi e spostamenti in aereo: ecco quando e come ottenere il rimborso del biglietto in caso di disagi.

Con l’avvicinarsi dell’estate e la campagna di vaccinazione anti-Covid che prosegue, si accende l’attività dei voli turistici. Le novità per tornare a viaggiare prevedono il passaporto vaccinale, tamponi da effettuare in partenza, all’arrivo e prima del rientro, l’apertura dei “travel bubble”, ossia di corridoi percorribili (con o senza obbligo di quarantena) per raggiungere un Paese specifico. I possibili disagi, tuttavia, restano quelli di sempre: voli cancellati o in ritardo, overbooking, bagagli smarriti o danneggiati.

Rimborso biglietto aereo: quando ottenerlo?

I viaggiatori sono pronti a ricominciare a spostarsi, ma in caso di disservizi devono conoscere i loro diritti. Innanzitutto, quando si prenota e acquista il biglietto, è sempre consigliato verificare attentamente quali sono le condizioni applicate dalla compagnia aerea.

Nell’Unione europea, ci sono regole e leggi che determinano il comportamento delle compagnie. Ecco cosa fare in caso di ritardi, voli cancellati, imbarco negato per overbooking e smarrimento o danneggiamento delle valigie.

Partenza in ritardo

Quando il volo non parte all’orario stabilito e accumula minuti che spesso si rivelano fatali per successive coincidenze, si ha diritto al rimborso del biglietto. C’è un’unica condizione: la partenza deve essere stata ritardata di almeno tre ore. In tal caso, la compagnia procede ad un risarcimento pecuniario. Non solo: se il ritardo causa la perdita di un volo successivo, le spese sostenute dal consumatore per raggiungere la destinazione sono a carico della compagnia.

Cancellazione del volo

La norma è fissata dal Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, disponibile integralmente sul sito dell’ENAC. Il Regolamento europeo stabilisce che le compagnie, in caso di cancellazione per cause eccezionali, non prevedibili né evitabili in alcun modo, hanno due obblighi:

  • Comunicare la cancellazione tempestivamente (almeno due settimane prima) e proporre una soluzione alternativa “ragionevole”.
  • Proporre il rimborso in denaro del biglietto.
Una donna attende il volo in aeroporto
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Mancato imbarco per overbooking

Succede quando al passeggero che ha regolarmente effettuato prenotazione e check-in online, viene impedito l’imbarco perché la capienza massima dell’aereo è inferiore al numero di prenotazioni. In tal caso, la compagnia è obbligata a rimborsare al consumatore il biglietto o a concedere un volo alternativo e a fornire assistenza gratuita se il mancato imbarco comporti una sosta prolungata in aeroporto.

Bagaglio smarrito o danneggiato

È il problema più comune che si verifica a chi viaggia in aereo, specie su tratte lunghe che prevedono uno o più scali. Stando al Regolamento (CE) 261/2004, un bagaglio è considerato smarrito se, dopo 21 giorni, non è stato recapitato a destinazione. Il consumatore deve denunciare lo smarrimento in aeroporto, specificando in maniera accurata e precisa il contenuto del bagaglio. A quel punto si può inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia, che è tenuta al rimborso anche quando l’utente riceve il bagaglio in ritardo, ossia entro i 21 giorni.

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ultimo aggiornamento: 01-06-2021


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