Gli enti locali italiani ricorrono sempre più spesso, nel 2026, agli istituti di vigilanza privata per presidiare musei, biblioteche, parchi, edifici pubblici e infrastrutture, ma i poteri delle guardie giurate restano limitati dalla legge perché le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria spettano allo Stato e alle Forze di polizia. Il punto, tornato al centro di molti affidamenti comunali e gare per servizi di sicurezza, è semplice solo in apparenza: una guardia può controllare, segnalare, intervenire su un allarme. Non può perquisire, identificare con la forza o sostituirsi a un agente.
Guardie giurate e sicurezza urbana: cosa possono fare davvero
Le guardie particolari giurate possono svolgere servizi di vigilanza privata in luoghi sensibili come musei, biblioteche, impianti sportivi, sedi comunali, parcheggi, parchi pubblici e infrastrutture affidate alla loro custodia. Possono controllare gli accessi, osservare i flussi di persone, verificare situazioni anomale, attivare le procedure previste in caso di rischio e, se il contratto e l’autorizzazione lo consentono, operare anche con servizio armato.
Il confine, però, è netto. Le guardie non possono svolgere attività di polizia giudiziaria, non possono imporre un’identificazione coattiva, non possono fare perquisizioni personali o ispezioni invasive, né esercitare pubbliche funzioni che la legge riserva a polizia, carabinieri, guardia di finanza e altri corpi dello Stato. “La vigilanza privata collabora, non sostituisce”, è la formula che spesso viene usata nelle prefetture quando si esaminano i servizi richiesti dai Comuni.
La cornice è stata chiarita anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 2010, pronunciata sulla disciplina delle cosiddette “ronde” di volontari introdotte dal decreto sicurezza del 2008. In quella decisione la Consulta ha spiegato che la sicurezza urbana, intesa come prevenzione e repressione dei reati, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Non è un dettaglio tecnico. È il principio che impedisce di trasformare un servizio privato in una forza parallela.
Controllo attivo, allarmi e presidio dei beni affidati
La disciplina della vigilanza privata è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel relativo regolamento di esecuzione e nel Dm 269/2010, che definisce requisiti, modalità operative e ambiti di intervento degli istituti autorizzati. Le Linee guida Anac n. 10 del 2018, poi, distinguono la vigilanza dalla semplice guardiania o dal portierato: non si tratta soltanto di stare all’ingresso e osservare chi passa.
La differenza è nel controllo attivo. Una guardia giurata, durante il turno, deve verificare il bene affidato, reagire a un allarme, effettuare giri ispettivi, segnalare intrusioni o danneggiamenti, presidiare un accesso in base alle istruzioni ricevute. In un museo, ad esempio, può intervenire se scatta un sensore in una sala chiusa; in un edificio comunale può avvisare la centrale operativa se una porta antipanico risulta manomessa alle 22.40. Piccoli dettagli, ma decisivi.
Per questo la vigilanza privata è riservata a soggetti autorizzati e a personale riconosciuto. Le guardie sono dette “particolari” perché proteggono beni o interessi determinati, non la sicurezza pubblica in senso generale; sono “giurate” perché la loro nomina è approvata dal Prefetto e perché prestano giuramento prima di svolgere il servizio. Solo allora possono operare nei limiti dell’incarico ricevuto.
Incaricati di pubblico servizio, ma non pubblici ufficiali
Durante le attività di vigilanza e custodia, il Tulps attribuisce alle guardie particolari giurate la qualifica di incaricati di pubblico servizio. La formula ha conseguenze rilevanti sul piano penale: in determinate circostanze possono trovare applicazione reati propri contro la pubblica amministrazione, come peculato e corruzione, e sorgono obblighi specifici, a partire dalla denuncia dei reati perseguibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Questa qualifica, però, non amplia i poteri operativi. Una guardia giurata non diventa, per questo, pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Non può ordinare a una persona di mostrare i documenti usando la forza, non può trattenere qualcuno fuori dai casi consentiti dalla legge, non può entrare in borse, zaini o indumenti con una perquisizione. Può chiedere collaborazione, può impedire l’accesso a un’area sottoposta a controllo, può segnalare. Se la persona rifiuta, la strada è chiamare le Forze dell’ordine.
Il punto emerge spesso nei servizi affidati da Comuni, aziende sanitarie e società partecipate. Un presidio all’ingresso di un palazzo municipale può filtrare gli accessi sulla base delle regole interne, ma non può trasformarsi in un posto di polizia. E in caso di tensione, magari davanti a uno sportello affollato, la guardia deve contenere il rischio e attivare la catena di intervento prevista, non improvvisare poteri che non ha.
Reati in flagranza e collaborazione con le Forze dell’ordine
Quando una guardia giurata assiste alla commissione di un reato, il suo compito principale resta proteggere il bene affidato, prevenire altre conseguenze, avvisare tempestivamente le Forze dell’ordine e contribuire alla ricostruzione dei fatti. Può riferire ciò che ha visto, mettere a disposizione immagini dei sistemi di videosorveglianza se previste e conservate correttamente, indicare orari, movimenti, targhe. “Abbiamo segnalato subito alla centrale”, è la frase che compare spesso nelle prime relazioni di servizio.
L’arresto è possibile solo nei casi in cui la legge lo consente a qualsiasi privato cittadino. In concreto, si tratta di un delitto perseguibile d’ufficio per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Anche in quel caso, la persona fermata deve essere consegnata senza ritardo alla polizia giudiziaria. Nessuna gestione autonoma, nessun interrogatorio, nessuna iniziativa investigativa.
Il modello corretto resta quello della collaborazione, richiamato anche dal protocollo “Mille occhi sulla città”, promosso dal ministero dell’Interno: osservare, presidiare, segnalare in tempi rapidi. È un contributo utile alla sicurezza dei luoghi e dei beni, soprattutto nei servizi notturni o in aree esposte a furti e vandalismi. Ma il limite non cambia: la vigilanza privata può rafforzare il sistema, non prenderne il posto.








