Vai al contenuto

Fotovoltaico in giardino, quanto si risparmia? Cambi volto alla casa e alle bollette

Il Decreto Aree Idonee 2025 rappresenta un passo decisivo nel definire in modo chiaro e uniforme le condizioni per la realizzazione

Con l’entrata in vigore del Decreto Aree Idonee 2025 a partire dal 21 novembre, cambiano le installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Questa normativa, fondamentale per la transizione energetica nazionale, introduce nuovi criteri uniformi per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di semplificare gli iter autorizzativi e tutelare il territorio.

Il Decreto Aree Idonee 2025 rappresenta un passo decisivo nel definire in modo chiaro e uniforme le condizioni per la realizzazione di impianti energetici, superando le disparità territoriali e le interpretazioni regionali divergenti che caratterizzavano le precedenti normative. Il provvedimento sancisce quali aree siano automaticamente considerate idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, come quelle industriali, degradate, o situate lungo infrastrutture quali autostrade e ferrovie.

Un elemento centrale del decreto riguarda il fotovoltaico a terra in area agricola, il cui utilizzo viene fortemente ridimensionato. L’installazione di pannelli tradizionali su terreni agricoli è ora consentita solo in casi specifici, come:

  • cave e miniere cessate o degradate,
  • discariche chiuse o ripristinate,
  • aree ferroviarie o autostradali,
  • aree entro 350 metri da stabilimenti industriali autorizzati AIA.

Per tutti gli altri terreni agricoli, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è vietata, salvo eccezioni legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Fotovoltaico in giardino: come cambia l’installazione a seconda della classificazione del terreno

Per i privati che desiderano installare un impianto fotovoltaico in giardino o su un terreno di proprietà, la prima domanda da porsi riguarda la classificazione urbanistica del terreno. Se il terreno è edificabile o pertinenziale all’abitazione, l’installazione di pannelli a terra non subisce restrizioni particolari. Al contrario, se il terreno è classificato come agricolo, il nuovo decreto introduce limiti stringenti.

Un privato può procedere solo se il terreno rientra in una delle casistiche di aree idonee elencate dal decreto. Ad esempio, non sarà più possibile installare un impianto fotovoltaico tradizionale su un prato o un orto se non vi è contestuale attività agricola o pastorale.

Una delle eccezioni più importanti riguarda gli impianti agrivoltaici, che consistono in pannelli solari rialzati che permettono di continuare l’attività agricola o pastorale sottostante. Questi impianti sono sempre autorizzati anche in aree agricole e rappresentano una soluzione sostenibile e compatibile con la tutela del suolo.

Un privato che coltiva un orto, alleva animali o svolge una piccola attività agricola può quindi installare un impianto agrivoltaico purché venga garantita la coesistenza tra produzione energetica e attività agricola. Se invece il terreno agricolo è inutilizzato o non vi è attività produttiva, non è possibile classificare l’impianto come agrivoltaico e quindi non si potrà installare il fotovoltaico.

Il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e altre semplificazioni

Il decreto introduce una deroga significativa per gli impianti realizzati nell’ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): le limitazioni relative al fotovoltaico a terra su terreno agricolo non si applicano se l’impianto fa parte di una CER locale. Ciò favorisce la diffusione di comunità che condividono l’energia prodotta e rappresenta un incentivo importante per la transizione energetica partecipata.

Per quanto riguarda invece gli impianti installati su tetti, balconi, pergole o altre superfici pertinenziali degli edifici, il decreto non modifica le regole vigenti, confermando che queste installazioni restano pienamente consentite senza nuove restrizioni.

Infine, per i territori tutelati, il decreto stabilisce fasce di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico e 3 km per l’eolico rispetto a beni paesaggistici tutelati, con la conferma dell’obbligo della procedura paesaggistica, seppur con un parere non vincolante qualora l’impianto sia in area idonea.

Uno dei punti di forza del Decreto Aree Idonee 2025 è la riduzione dei tempi per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica nelle aree qualificate come idonee, con una decurtazione di un terzo dei tempi standard e un iter burocratico più snello. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per i privati e le imprese che intendono installare impianti in zone industriali, aree degradate o vicino a infrastrutture, accelerando così la diffusione delle fonti rinnovabili.

Riproduzione riservata © 2025 - LEO

ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2025 16:44

Questo animale minaccia l’ecosistema nazionale: ne sono 2 milioni, il rischio è terribile