Le ferie non godute non vengono perse dal lavoratore, ma solo in alcuni casi è prevista un’indennità sostitutiva.

Le ferie rappresentano uno dei diritti inalienabili del lavoratore, come asserisce l’art. 2109 del Codice Civile, ma non a tutti è sempre chiaro il loro funzionamento. Un argomento solitamente ostico, ad esempio, è quello delle ferie non godute.
Ma facciamo un passo indietro. Generalmente, ogni lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie, a meno che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento non preveda diversamente.
Ad ogni modo, è bene precisare che il CCNL non può mai prevedere settimane di ferie in meno; semmai può aumentarle.

Di solito il lavoratore è tenuto a sfruttare le prime 2 settimane di ferie nel corso dell’anno in cui sono state maturate. Per quanto riguarda, invece, giorni di ferie che eventualmente restano, (e che dunque non sono stati goduti), essi non verranno persi dal lavoratore. Al contrario, li ritroveremo citati all’interno della busta paga.

Secondo il dettato normativo, i giorni di ferie di cui il lavoratore non ha beneficiato entro l’anno di maturazione, potranno essere spesi entro e non oltre i 18 mesi successivi.

Ma cosa succede se non si rispetta questo limite temporale?
Perderemo tutti i giorni di ferie accumulati?

Partiamo col dire che, in alcuni casi, la legge prevede che il lavoratore possa ottenere la retribuzione ferie non godute, o quantomeno ricevere un’indennità sostitutiva delle stesse in caso di licenziamento da quel posto di lavoro.

casa rifugio in montagna
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Ma andiamo a scoprire insieme, nello specifico, quali sono i casi di retribuzione (e di tassazione) delle ferie non godute entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. 

Pagamento ferie non godute: come funziona?

Stando a quanto prevede la legge italiana, le ferie non godute non possono essere pagate fino a quando stiamo continuando a lavorare presso la stessa azienda o comunque per lo stesso datore di lavoro.

Le norme, infatti, prevedono espressamente il divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro. Questo poiché le ferie servono per permettere a chi lavora di beneficiare del meritato e necessario riposo, senza rischiare di danneggiare la propria salute psicofisica solo per ottenere più denaro.

Bisogna però evitare di generalizzare. Ad esempio, se il nostro contratto di lavoro a tempo determinato sta per scadere, è chiaro che avremo il diritto di scegliere di non godere delle ferie che ci spettano, per poi farcele pagare una volta concluso quel rapporto di lavoro.

Questa situazione spesso si presenta nel caso di ferie non godute dei docenti. Bisogna tracciare una differenza tra insegnanti di ruolo o docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, e docenti assunti per supplenze brevi o comunque fino al 30 giugno.

Nel primo caso, non si potrà mai ottenere una retribuzione delle ferie non godute poiché non c’è possibilità di non sfruttarle, tranne nel caso di impedimenti “di forza maggiore” come malattia o maternità.

Nel caso invece dei docenti assunti per brevi supplenze o al 30 giugno, le ferie non godute potranno essere pagate. Il conteggio, in questo caso, avverrà sottraendo ai giorni di ferie complessivi che ci spettano, quelli di sospensione delle lezioni per tutto l’arco temporale coperto dal contratto.

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, invece, non è mai permesso di rinunciare al godimento delle ferie in modo da farsele pagare in futuro. 
Tuttavia, nel caso in cui al momento della conclusione del contratto avessimo ancora delle ferie non godute, avremmo diritto al loro pagamento.

Ferie maturate e non godute

Lettini in spiaggia
Lettini in spiaggia

Se il lavoratore riesce a maturare le ferie ma non riesce a goderne nei due periodi di riferimento che sono previsti per legge, allora egli può rivalersi contro il datore di lavoro chiedendo un risarcimento dell’eventuale danno biologico ed esistenziale.

Come stabilito dalla corte di giustizia europea in relazione alla causa 124/2005 le ferie non godute possono essere fruite anche in maniera tardiva poiché restano comunque utili ai fini della sicurezza e della salute del lavoratore.

Non esistono indennità in grado di sostituire le ferie durante il rapporto di lavoro.
Insieme alle spettanze di fine rapporto (come TFR o ratei di tredicesima non corrisposti) è possibile includere anche la retribuzione delle eventuali ferie non godute.

In caso di ferie non godute colf è necessario fare dei calcoli ulteriori. Il collaboratore domestico, infatti, ha diritto a 26 giornate di ferie l’anno come disposto dal CCNL apposito.

Data la natura particolare del lavoro, spesso part time, per calcolare il quantitativo di ferie possiamo farci aiutare dal cosiddetto valore orario, quest’ultimo derivante dalla seguente equazione:

(numero di ore lavorate nella settimana x 52)/12

Il valore risultante corrisponde al numero di ore di ferie che, complessivamente, spettano durante l’anno al collaboratore domestico.

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ultimo aggiornamento: 24-07-2021


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