La maternità facoltativa è un importante diritto che può semplificare la vita di noi genitori. Scopriamo chi può richiederla e quale è la sua entità.

La maternità facoltativa (chiamata anche congedo parentale) è un diritto che spetta ai genitori lavoratori.
Non è altro che la possibilità di astenersi in maniera retribuita dal proprio lavoro. Questo diritto è offerto dallo stato in seguito alla nascita/adozione/affidamento di un bambino per i primi 12 anni della sua vita.

Questo genere di maternità è separato rispetto al più famoso congedo obbligatorio di maternità/paternità e ed è, come prevedibile, del tutto opzionale. I genitori possono scegliere se fruire o meno di tale diritto entro i primi 12 anni di vita del bambino.

bambino libro panchina
bambino libro panchina

Alla maternità facoltativa, esattamente come accade per il congedo obbligatorio, è legata un’indennità che viene erogata durante il periodo di astensione facoltativa da INPS. 

Il calcolo dell’indennità dipende dalla retribuzione media che il lavoratore riceve durante il resto del suo percorso lavorativo e dipende anche dalla categoria di lavoratori a cui si appartiene.

Per poter accedere a questo diritto, bisogna soddisfare determinati requisiti e presentare poi una domanda. Vediamo insieme come funzionano tutti questi elementi.

A chi spetta la maternità facoltativa?

Un bimbo che gioca
Un bimbo che gioca

Il diritto della maternità facoltativa può essere sfruttato da specifiche categorie di lavoratori: i lavoratori dipendenti, quelli iscritti alla gestione separata e le lavoratrici autonome.
La maternità facoltativa, invece, non spetta i genitori disoccupati o sospesi, ai lavoratori e lavoratrici domestiche e a chi lavora a domicilio.

I lavoratori dipendenti devono essere in un rapporto lavorativo al momento della presentazione della domanda di congedo parentale; discorso leggermente diverso per i lavoratori agricoli a tempo determinato che invece hanno bisogno di 51 giornate di lavoro precedenti all’anno della richiesta del congedo.

Gli iscritti alla gestione separata hanno bisogno di almeno 3 mesi di contribuzione nel corso dei 12 mesi presi in considerazione per l’erogazione della maternità facoltativa. Alla presentazione della domanda per la maternità, inoltre, deve essere in atto un rapporto lavorativo.

Le lavoratrici autonome invece hanno bisogno di aver effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha avuto inizio la maternità facoltativa.

Maternità facoltativa: retribuzione

L’importo del sussidio, come abbiamo già detto, viene calcolato in base alla categoria lavorativa di appartenenza.

I lavoratori dipendenti hanno un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi 6 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino.
Questa retribuzione può essere mantenuta per un massimo complessivo di 6 mesi

Se nei primi 6 anni di vita il lavoratore dipendente non ha usufruito di maternità facoltativa e se il reddito del genitore che ne beneficia sia inferiore a 2.5 volte l’importo della pensione minima, allora si ha diritto al 30% della retribuzione media giornaliera.

Dagli 8 ai 12 anni di età del bambino non si ha diritto a nessuna indennità.
Gli iscritti alla gestione separata hanno diritto ad un indennità pari al 30% del reddito di lavoro e discorso identico si può fare per le lavoratrici autonome.

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ultimo aggiornamento: 31-05-2021


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