“Un accordo importante che ha trovato l’equilibrio giusto tra posizioni diverse”, fanno sapere dalla Cgil: ecco cosa succederà a partire dal 2022 nel privato con lo smart working.

È stato finalmente siglato l’accordo tra Governo e parti sociali sullo smart working nel privato. Il protocollo nazionale per il settore è frutto del lavoro congiunto di sindacati e Confindustria, coordinato da Andrea Orlando. “Un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali”, ha dichiarato il Ministro. Ecco cosa prevedono le nuove linee guida che regolano i rapporti di lavoro agile tra datore e dipendente.

Smart working privato: nuove regole in arrivo

L’adesione allo smart working avviene su base volontaria. Il provvedimento prevede quindi un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente. Se il lavoratore rifiuta di operare in modalità agile, non rischia il licenziamento per giusta causa né un richiamo disciplinare.

Nel contratto individuale sottoscritto dalle parti, adeguato ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento, viene specificata la “durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del dipendente”. Sono previste almeno 11 ore di riposo tra un turno e l’altro.

Una ragazza in smart working
Gli strumenti come computer e monitor sono forniti dal datore di lavoro

Va garantita la fascia di disconnessione e vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per assicurarla. Gli strumenti di lavoro, come computer e monitor, sono forniti dal datore di lavoro ma previo accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore. In caso di danno, guasto, furto o smarrimento, saranno valutati “eventuali danni riconducibili a un comportamento negligente da parte del lavoratore” che, accertata tale eventualità, vanno “addebitati a quest’ultimo”.

Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Non sono previsti straordinari: durante le giornate in smart working, non possono essere autorizzate prestazioni di lavoro extra. Nei casi di assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore può disattivare i dispositivi di connessione. In caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Smart working privati: chi sceglie il luogo di lavoro?

Il luogo di lavoro per svolgere l’attività da remoto è scelto dal dipendente stesso, purché vi sia il “rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile” e “la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza”. Nell’accordo individuale è anche possibile indicare “i luoghi eventualmente esclusi” come sede di lavoro.

Assume particolare importanza, infine, la formazione. I datori di lavoro si impegnano a organizzare percorsi formativi finalizzati a incrementare le specifiche competenze tecniche e digitali dei lavoratori. I corsi potranno interessare pure i responsabili aziendali ad ogni livello.

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ultimo aggiornamento: 16-12-2021


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